Home pagePremessaParte PrimaParte secondaBibliografia         Il Nuovo Patto
La conoscenza intellettiva

La conoscenza razionale

La situazione tedesca

Lo Stato

La Germania popolo guida

Marx e lo Stato

Lo Stato

Questo Stato deve avere il suo fondamento su di un elemento che dal pu­nto di vista filosofico rimanga espressione di quella libertà, espressa dallo spirito nella forma di pensiero come volontà libera, che deve diventare spirito del popolo; che possa dispiegarsi per esprime­re il razionale che è nella realtà. Questo è il diritto. <<Il terreno del diritto e in genere l'elemento spirituale, e suo più prossimo luo­go e punto di partenza la volontà la quale è libera, così che la libertà costituisce la sua sostanza e determinazione, e il sistema del dirit­to è il regno della libertà realizzata.[1]>>La volontà non è pura astra­zio­ne, "puro pensare se stessa". Se la volontà viene identificata solo con l'a­ssoluta capacità di astrazione da ogni determinazione, e defi­ni­ta libertà, si confonde tale libertà, negativa perché dell'intel­letto, con quella positiva della ragione. E tale errore porta al fa­natismo, poli­ti­co e religioso, distruttivo; ecco che si inizia quella critica delle idee libertarie espresse dalla Rivoluzione francese. La volontà del­l'in­telletto, questa volontà astratta, si esprime attraverso forme che posso­no sembrare positive, come l'uguaglianza universale, ma che non essendo determinate e non esprimendo nessuna individualità ri­mangono fisse, so­lo come forma, e diventano giustificazioni per distrug­gere tutto ciò che ad esse si oppone in forma di ordinamento sociale. <<Uno Stato che si fondi su tale volontà libera è uno Stato che non tro­va giustificazione concettuale; e questa è la spiegazione del falli­mento della Rivoluzione francese che esprime forme libertarie non de­termina­te.[2]>>

Hegel va poi al­l'evoluzione del concetto di volontà, la quale pas­sa dall'essere imme­diata in sé, come concetto che si evolve, attra­ver­so le mediazioni suc­cessive della volontà formale e dell'ar­bitrio, na­scita dell'io e della possibilità di decidere e scegliere che ha co­me dialettica gli impulsi e inclinazioni; sino alla volontà ri­flet­ten­te che ha i due elementi del sensibile e dell'universalità pensante e, come infinità, ha l'uni­tà di forma e contenuto, di soggetto e og­get­to, e quindi è "in sé e per sé" libera.[3] Successivamente ciò che la volontà ha in sé come con­cet­to, deve diventare per sé, come idea, ri­spetto allo spirito assolu­to.<<La determinazione assoluta e, se si vuo­le, l'in­flusso asso­luto dello spirito libero, è che ad esso sia oggetto la sua libertà [...], per essere per sé come idea, ciò che la volontà è in sé[4]>>; lo spirito deve avere come oggetto la sua libertà, in modo che questa diventi la sua determinazione assoluta. La volontà in sé e per sé come concetto, è volontà libera la quale determina l'idea in sé, diventa per sé rispetto all'idea; determina la libertà. In que­s­to svi­luppo dell'idea della libertà c'è la libertà in ognuna delle proprie determinazioni. Questo esserci, questo esistere della libertà è il di­ritto. Questo diritto non è formale poiché non è astratto ma è uni­versale come unità di forma e contenuti, intesi come fini. Es­sen­do il diritto un esistere nella deter­m­inazione della libertà, esistono diver­se forme del diritto corrispon­de­nti alle varie fasi di sviluppo, cioè alle diverse determinazioni dell'idea (della libertà) ed ai di­versi gradi dello spirito: quindi moralità, eticità e Stato.

<<In questo modo ai diversi diritti corrispon­dono le diverse forme di libertà[5].>> Ecco che nei "Lineamenti di Filoso­fia del Diritto", in cui si appresta a descrivere la nascita e la co­sti­tuzione dello Stato, riprende, per prima cosa, l'affermazione di quella ragione che è tanto importante per permetterci di comprendere il reale: <<Così questo trattato, in quanto contiene la scienza dello Stato deve essere nient'altro che il tentativo di comprendere lo Stato come un qualcosa dentro di sé razio­nale. Come scritto filosofico esso non può far altro che essere lonta­nissimo dal dover costruire uno Stato come deve essere; l'insegnamento che in tale scritto può risiedere, non può tendere ad insegnare allo Stato come esso dev'essere, bensì piutto­s­to com'esso, l'universo etico  deve venir conosciuto [...] comprendere ciò che è, è il compito del­la filosofia, poiché ciò che è è la ragio­ne.[6]>>

La  ragione non vuole ricercare il mondo come deve essere, formali­smo astratto, ma come deve essere conosciuto l'universale che in esso è. Per questo motivo la filosofia, che ha questo compito, è legata, come vedremo in seguito, al periodo storico in cui nasce. La filosofia che cerca il razionale nel reale può farlo solo dopo che il reale ha com­piuto il suo processo di formazione; si è fatto reale storico. <<In quanto pensiero del mondo essa appare soltanto dopo che la realtà ha compiuto il suo processo di formazione e s'è bella e assestata.[7]>> La­sciato l'Hegel dell'“Enciclopedia”, in cui il diritto appare come evolu­zione dell'idea che raggiunge l'assoluto, fermiamoci ad analizzare il ruolo che il diritto, come concetto e sua evoluzione, ha nella formazio­ne dello Stato.

Prima di tutto Hegel distingue il diritto filosofico dal diritto positivo, la scienza del diritto.<<La scienza filosofica del diritto ha per oggetto l'idea del diritto, il concetto del diritto e la realizza­zione di esso.[8]>> Il diritto diventa positivo quando assume la forma di validità in uno Stato come legge; su questo torneremo in se­guito. Nell'in­troduzione come primo elemento di determinatezza il dirit­to filosofico pone le sue basi sulla derivazione storica, ma deve trova­re giustifica­zione dallo sviluppo concettuale. La giustificazione sto­ri­ca, la consue­tudine, non basta perché può dare luogo a contraddizio­ni, serve la mo­tivazione concettuale, l'universalità del concetto.

Bi­sogna distingue­re quel che "appare nel tempo"  da quello che è una motivazio­ne valida in sé per sé affinché <<lo sviluppo da fondamenti sto­rici non confonda se stesso con lo sviluppo dal concetto, e la spie­gazione e giu­stifica­zione storica non viene estesa al significato di una giusti­fi­cazione valida in sé per sé. Questa distinzione, che è mol­to impor­tante, e certamente da tener ferma, è in pari tempo del tut­to evidente; una de­terminazione giuridica può lasciarsi mostrare co­me perfettamente fon­data e conseguente sulla base delle circostanze e delle sussistenti istituzioni giuridiche e tuttavia essere in sé per sé ingiusta e irra­zionale,[9]>>. Hegel nega per il diritto naturale la consuetudine come fonte del diritto che rischia di affermare, al posto dell'assoluto­, dell'univer­sale, il relativo che, come funzione del momento storico in cui si è generato, può rilevarsi ingiusto, o superato, nella continuità tempora­le. <<Per trascuranza di quella distinzione si giunge a spostare il punto di vista e a rigirare la questione della verace giu­stificazione in una giustificazione sulla base di circostanze, [...] e in genere a porre il relativo al posto dell'assoluto, l'apparenza este­riore al po­sto della natura della cosa.[10]>> La giustificazione storica rischia di essere una conoscenza formale astratta, cioè intellettuali­stica, della cosa e non concettuale <<l'inestinguibile inganno del me­todo dell'in­telletto e del suo raziocinare, cioè di allegare per una cattiva causa una buona ragione e di supporre di averla con ciò giu­stificata[11]>>.

Con la costruzione dello Stato basato sul diritto Hegel chiude definitivamente i conti con l'illuminismo. Lo fa sia sotto il profilo filosofico, con il distacco dal criticismo kantiano, sia sotto il profilo storico-politico.

Con queste posizioni egli porta una netta distinzione da tutte le filosofie illuministiche, sia dal criticismo che dal giusnaturalismo di Hobbes e Locke del fatto na­tu­rale come fondamento dello Stato; recupera il primato della ragione sull'intelletto, affermando il diritto basato su una volontà non intel­lettualistica, e quindi staccatosi da ogni residuo rivoluzionario; spie­ga il perché in Germania la Rivoluzione non aveva attecchito -<<La ri­voluzione compare nei paesi romantici (tra i quali è da includere anche l'Irlanda) mentre dove regna la Chiesa Evangelica c'è la tranquillità . Infatti i protestanti hanno compiuto la loro rivoluzione con la rifor­ma. La principale manifestazione di queste rivoluzioni è il rovescia­mento dei troni che finora non è conseguito, ma che poi è Stato di nuovo annullato[12]>>. Si tratta ora di passare a costruire lo Stato, su un disegno nuovo, non continuativo dei precedenti che è conseguenza di una sola cosa, del mutamento e del ringiovanimento, uniche categorie della storia. <<è la categoria del mutamento [...] Questa è la secon­da cate­goria dello spirito. Il ringiovanire dello spirito non è un semplice ritorno alla medesima forma, ma è catarsi rielaborazione di sé.[13]>>

Hegel pone una grande attenzione nei confronti di quelle classi so­ciali in cui, come abbiamo visto, è stratificata la società del suo tempo, in particolare verso il ceto medio, piccolo borghese e cauto ri­formista, e verso i latifondisti agrari (junkers) che si erano consolidati attra­verso la Rivoluzione; sono queste le classi su cui senz'altro si può innestare lo spirito patriottico e che possono essere quel tessuto con­nettivo per l'espansione dell'economia, necessaria ad una nazione for­te­. <<Il piccolo borghese prussiano, insomma, non voleva essere moder­no: d'altronde l'unico Stato sociale che durante l'epoca napoleonica non progredì, ma anzi a causa della depressione commerciale si frantu­mò vieppiù nel suo interno, fu in tutta la Germania proprio lo picco­la borghesia che dunque non a caso tirò un sospiro di sollievo quando, nel 1814-15, il buon vecchio ordine venne ristabilito.[14]>>

Non a caso il di­ri­tto è immediato come possesso e come proprietà . Ed il rapporto del singolo con se è un rapporto di "mio" sulle cose. La libertà del­la per­sona è una sfera di libertà che comprende nel suo interno anche la pro­prietà, che assume una giustificazione di diritto naturale. E' salva­guardato il diritto alla proprietà, e sono quindi tutelate tutte quelle classi che nella proprietà possono contare, in particolare come patri­mo­nio. Il diritto non si preoccupa per prima cosa dei "diritti" del­l'individuo; quei diritti, quelli non determinati della Rivoluzione francese, sono diritti a­strat­ti. E' un programma questo sicuramente non rivoluzionario, oppure se di rivoluzione, intesa come mutamento dal precedente, si vuole par­la­re, è un ritorno all'ordine.

La società civile

Gli individui che si rapportano alle cose, rapportandosi tra loro, compongono la società civile; nel concetto di società civile risiede il concetto di nazione; l'individuo è qui rappresentato come <<una totalità di bisogni e una mescolanza di necessità e arbitrio.[15]>> Questo sistema, detto stato della necessità e dell'intelletto, è fon­dato sui particolarismi degli individui dove ognuno persegue i propri interessi. <<Gli individui come cittadini di questo Stato sono persone private, che hanno il loro proprio interesse per loro fine.[16]>> Hegel ritiene di superare l’idea di Stato del giusnaturalismo fondato sul patto sociale perché rifiuta il concetto di diritto naturale. In realtà la sua società civile è un “bellum omnium contra omnes” come lo stato naturale di Hobbes; <<Come la società civile è il campo di battaglia del’interesse privato individuale di tutti contro tutti, così qui ha la sua sede il conflitto del medesimo con i comuni affari particolari.[17]>> La contraddizione è forte se pensiamo che sopra la società civile egli costruisce lo Stato.

La società civile si dispiega nei tre momenti del sistema dei bi­sogni, dell'amministrazione della giustizia, e delle proprie corporazio­ni. Nel sistema dei bisogni l'individuo, identificate le specie del bisogno e dell'appagamento, riesce nella mediazione intesa come soddi­sfazione, attraverso il lavoro; con esso, in particolare per mezzo del­la suddivisione e della specializzazione del lavoro, si crea una rete di interdipendenza, dove l'interesse collettivo è dato dalla somma e dalla comunanza degli interessi individuali: <<l'egoismo soggettivo si rovescia nel contributo all'appagamento dei bisogni di tutti gli al­tri.[18]>> Tutto questo lavoro della moltitudine crea e accresce il patri­monio generale; molto importante questa identificazione, che oggi defi­niremo prodotto nazionale, per dare un taglio concreto e solido al con­cetto di nazione. Ogni individuo partecipa al patrimonio generale, ed in questo accresce il suo patrimonio particolare, attraverso il suo ca­pitale iniziale e le sue attitudini; dove quest'ultime si saranno svi­luppate partendo da una base di potenzialità, peculiare per ogni per­so­na, sulla quale l'accidentalità delle esperienze, però condizionate dal capitale, avranno generato l'individuo con le sue particolarità . Questo <<ha per conseguenza necessaria la disuguaglianza del patrimonio e delle attitudini degli individui.[19]>>

Queste disuguaglianze, e la differenziazione dei lavori, portano la società civile ad essere suddivisa in classi, denominate “stati”. Se ne differenziano tre: quello “sostanziale”, <<che ha il suo patrimonio nei prodotti naturali che essa lavora - di un terreno che è idoneo ad essere proprietà privata esclusiva[20]>>; lo “Stato dell'industria” che <<h­a per sua occupazione il dar forma al prodotto naturale, e per i mezzi de­lla sua sussistenza deve far assegnamento sul suo lavoro, sulle ri­fles­sioni e sull'intelletto, così come essenzialmente sulla mediazi­o­ne dei bisogni e i lavori di altri[21]>> e che si divide a sua volta in “Stato dell'artigianato”, “Stato degli addetti alle fabbriche” e “Stato del commercio”; in ultimo lo “Stato universale” che <<ha per sua occupa­zione gli interessi universali della situazione sociale; esso perciò deve es­sere sollevato dal lavoro diretto per i bisogni o grazie al pa­trimonio privato o grazie al fatto che esso viene indennizzato dallo Stato, che pretende la sua attività, così che l'interesse privato trova il suo ap­pagamento nel suo lavoro per l'universale.[22]>>

Se da una parte è chiara la collocazione per nascita all'in­terno di uno degli stati, dall'altra questa suddivisione in comparti­men­ti stagni rischia di sclerotizzare la società civile in una tripar­tizione statica, che sfocerebbe senz'altro in un contrasto di interessi e particolarismi ed in una supremazia di una classe rispetto all'altra. Hegel cerca di correggere ciò, inserendo una dinamicità dovuta allo spo­stamento di individui da uno “stato” all'altro; in questo spostamento ha un ruolo fondamentale l'arbitrio il quale, per la coscienza sogget­tiva, interviene per opera della sua volontà: <<a quale Stato appar­tenga l'in­dividuo, su ciò hanno il loro influsso temperamento, nascita e circostanze; ma l'ultima ed essenziale determinazione risiede nell'o­pinione soggettiva e nell'ambito particolare.[23]>>

Dialetticamente lo svolgimento è che l'individuale (persona) esi­ste, poiché si colloca attraverso il particolare (bisogni e abilità), nell'universale (Stato). La sua mediazione con uno degli “stati” è quindi il bisogno particolare; e le sue particolari attitudini, insieme all'arbitrio, possono consentirgli la mediazione con uno “stato” a cui di nascita non apparterrebbe. Rimane un tentativo poco chiaro di inter­venire su un'immodificabile predestinazione dalla nascita. Comunque affinché l'individuale sia concreto, cioè reale, deve mediarsi nell'u­ni­versale, cioè riconoscersi in uno stato. Solo in questo modo raggiun­ge l'esserci e trova quindi la sua esistenza. <<L'individuo si dà real­tà allorché entra nell'esserci in genere,[...] la disposizione d'animo e­tica in questo Stato è perciò la rettitudine e l'onore del proprio Stato, del rendersi [...] membro di uno dei momenti della società ci­vile e mantenersi come tale, [...] come per tal modo esser riconosciuto nella propria rappresentazione di altri. La moralità ha il suo luogo peculiare in questa sfera.[24]>> La morale dell'individuo vive nella sua classe, in cui riflette sul suo operato e sul fine dei suoi bisogni e del loro appagamento. Nella classe trova anche il proprio riconoscimen­to e quello degli altri, e la sua etica è quella dell'onore dello Stato a cui appartiene.

Vedremo come gli “stati” della società civile diventeranno nello Stato, attraverso il passaggio del diritto da naturale a positivo nella forma delle leggi, “corporazioni”, che assumeranno aspetti di istitu­zio­ni, assolvendo altri compiti oltre quello identificato dal sistema dei bisogni.

L'amministrazione della giustizia

All'amministrazione della giustizia, in cui rientrano le leggi e la magistratura, è deputata la protezione della proprietà, acquisita nella società civile, come diritto alla proprietà . Come prima deter­minazione c'è l'evoluzione del diritto naturale in diritto positivo: <<Ciò che è in se diritto, nel suo oggettivo esserci è posto, cioè determinato dal pensiero per la coscienza, e noto come ciò che è il diritto ed è valido, la legge; e il diritto grazie a questa determina­zione è diritto positivo in genere.[25]>> Il diritto acquista con la legge la sua forma. Il diritto in sé viene posto, nel suo esserci, come og­get­tivo e quindi determinato per la coscienza. Ciò che era determinato come contenuto lo diventa anche come forma e acquista l'universalità determinata.

La consuetudine assume nel tempo, attraverso l'applicazione di leg­gi non scritte da parte dei giudici, che in questo loro operare ac­quistano di fatto una funzione legislativa, il ruolo di fonte del di­ritto positivo, laddove nel diritto naturale le era negato; la sua dif­ferenza dalle leggi è nella forma, non scritta, che la rende arbitra­ria e soggettiva rispetto alla legge. Si rende quindi necessario che anche il diritto consuetudinario assuma la forma delle leggi, che rac­co­lte tutte come codice, diventate conosciute perdano la loro indeterminatez­za e lacunosità . <<In questa identità dell'essere in sé e dell'essere posto in obbligatorietà come diritto soltanto ciò che è legge[26]>>, la legge per questa duplice natura assume il senso dell'obbli­gatorietà, quindi, del dovere; ed inoltre <<L'obbligatorietà di fron­te alla legge include [...] che le leggi siano rese universalmente no­te[27]>>.

Nella critica al diritto non scritto Hegel risente dell'influsso di tutta la cultura del suo tempo, che nella richiesta di un diritto positivo, scritto, vedeva la base della nascita di una società civile. Dai giusnaturalisti agli utilitaristi, da Hume a Bentham a Beccaria, in tutti gli stati europei in quel periodo era forte la critica che veniva mossa dagli intellettuali a quelle forme di diritto consuetudinario, come il “Common law” inglese, che erano spesso causa di arbitrio ed interpretazione. La rimozione di queste fonti di diritto consuetudinario era considerata, come anche da Hegel, la vera nascita della democrazia, indipendentemente dalla forma di governo adottata. Non solo, più di chiunque altro Bentham aveva visto nel diritto positivo la reale distinzione dei poteri che lui aveva posto alla base della democrazia, e del buongoverno, che si sarebbe meglio realizzata anche grazie al rispetto del cittadino per le leggi.

Hegel ha già parlato del dovere nel diritto formale dove, indi­can­do l'eticità come l'idea della libertà e il sistema delle determi­nazioni di questa, stabilisce che <<intese come queste determinazioni sostanziali esse sono per l'individuo, [...] doveri, vincolanti per la sua volontà[28]>>. Questi doveri possono apparire <<come limitazioni sol­tanto di fronte alla soggettività indeterminata, o libertà astratta, e di fronte agli impulsi della volontà naturale, [...] ma l'individuo ha nel dovere piuttosto la sua liberazione, vuoi dalla indipendenza nella quale esso sta nel mero impulso naturale.[29]>> E' importante sottoli­neare l'analogia tra il dovere che è liberazione dagli impulsi natura­li e il lavoro inteso come liberazione riguardo ai bisogni: <<la conce­zi­one se­condo cui l'uomo in un cosiddetto Stato di natura, [...] vivreb­be in libertà riguardo ai bisogni, è una opinione falsa - anche senza riguar­do al momento della liberazione, la quale risiede nel lavoro.[30]>>

L'Autore, sempre in questa parte, introduce anche il concetto del­l­a rispondenza tra diritto e dovere <<In questa identità della volontà universale e particolare coincidono quindi dovere e diritto, e l'uomo grazie all'ethos in tanto ha diritti in quanto ha doveri, e do­veri in quanto ha diritti.[31]>>  Egli distingue il diritto formale, dove c'è una diversa residenza negli individui tra diritto e dovere, dalla morale, dove ogni diritto deve avere come caratteristica che lo determi­na l'og­gettività e la rispondenza di un analogo dovere .<<Nel diritto a­s­tratto io ho il diritto, e un altro dovere di fronte alla stessa cosa,- nella sfera morale il diritto del mio proprio sapere e volere, così come nel mio benessere, soltanto deve essere unito con i doveri e og­get­tivo[32]>>.

Questa biunivocità di rapporto tra diritto e dovere gli sarà fon­damentale quando, nello Stato, parlerà del diritto statuale interno <<Quel concetto dell'unione di dovere e diritto è una delle determina­zioni più importanti e contiene la forza interna degli stati[33]>>.

Ritornando alla legislazione positiva, Hegel stabilisce i limiti dell'intervento delle leggi che non possono toccare <<il lato morale e i precetti morali, come tali che concernono la volontà secondo la sua più propria soggettività e particolarità, non possono essere oggetto della legislazione positiva[34].>>

Il diritto positivo, oltre a essere conosciuto, deve altresì es­sere comprensibile ed evolversi insieme alla società . Ciò che nel di­ritto filosofico può rimanere concettuale deve, nel diritto positivo, acquisire, attraverso una forma, la forza giuridica ed essere una prova dell'avvenuta acquisizione di quel diritto; <<Le acquisizioni ed azioni relative alla proprietà devono perciò venir intraprese e corredate con la forma che dà loro quell'esserci. La proprietà si basa ora sul con­tr­atto e sulla formalità le quali rendono la medesima suscettibile del­la prova ed avente la forza giuridica[35].>>

Inoltre la legge che nell'esser posta racchiude <<l'applicabilità al caso singolo>> dà soltanto un limite generale, inteso come quanti­tativo, del diritto nella sua applicazione, <<all'interno del quale ha luogo ancora un andare in un verso o nell'altro [...] con il che inter­viene una decisione all'interno di quel limite accidentale e arbitra­ria[36]>>. Questa decisione, che interviene nel giudizio, riguardo l'applicazione al singolo caso della determinatezza del diritto, <<Questa conoscenza e realizzazione del diritto nel caso particolare, [...] spetta a una pubblica autorità, al tribunale.[37]>>

Ritorna il forte afflato della sfera di intervento del diritto come circoscritto all'elencazione dei diritti-doveri del cittadino. C'è da dire che Hegel mostra il limite solo filosofico della sua analisi; egli non è un giurista e non entra nello specifico rapporto tra diritto positivo e sanzione. Si limita ad enunciare che la legge deve contenere una sanzione, senza dettagliare il problema della corrispondenza di questa al reato, e quindi alla mitezza della pena.

Nel giudizio l'individuo incarica il tribunale di decidere l'ap­pli­cazione del diritto come legge, sostituendo così la parte lesa, con l'universale leso del diritto da parte del delitto. In questo al tribu­nale spetta il diritto dovere di togliere il delitto e ristabilire il diritto; in questo ristabilimento del diritto è compresa la pena. Essa poiché è la riconciliazione del diritto, come universale leso, con se stesso, si sostituisce alla reazione soggettiva, dell'individuo leso, che era la vendetta: <<In luogo della parte lesa entra in scena qui l'universale leso, che nel giudizio ha realtà peculiare, e prende su di sé la persecuzione e punizione del delitto, la quale soltanto cessa d'essere il contraccambio soggettivo e accidentale attraverso la ven­det­ta e si tramuta nella verace conciliazione del diritto con se stes­so, in pena.[38]>>

Facciamo una piccola digressione tornando a parlare di quello che abbiamo detto era un dibattito dell’epoca sull’influenza delle leggi nella formazione di uno Stato moderno. Abbiamo prima citato i giusnaturalisti e gli utilitaristi; in particolare da quest’ultimi venne un grosso contributo alla definizione del concetto moderno di Stato di diritto. Nel solco della migliore tradizione utilitaristica spicca, per la completezza e la precisa definizione dei concetti di legge e sanzione quale rapporto di pena generata dalla violazione avvenuta attraverso il reato, Cesare Beccaria.

Nel suo “Dei delitti e delle pene” Beccaria scrive le più belle pagine della storia della filosofia del diritto: qui egli identifica perfettamente la proporzione che deve intercorrere tra legge e sanzione. Il nucleo del rapporto del cittadino con le leggi, e del loro rispetto, è nella commisurazione della sanzione alla pena, e nella sua immediata applicazione.

Le pene sono un “ostacolo politico” all'offesa del bene comune. I delitti e le pene devono essere commisurati (scala) ed i limiti dei delitti fissati. Vizi e virtù variano nei periodi storici in funzione del fanatismo e delle passioni dei legislatori. Il fine delle pene è punire il colpevole per educarlo al rispetto degli altrui diritti e attraverso la pubblicità delle sanzioni, che devono essere proporzionali al delitto, prevenire nuovi reati. La pena deve essere pronta e commisurata. Pronta in modo che il carcere preventivo sia breve e che sia immediata nei cittadini la coincidenza fra delitto e pena e questa biunivocità sia rafforzata nella mente dell'uomo dall'adeguatezza della sanzione

Non solo la legge non deve essere interpretata, ma applicata, ma essa deve prevedere un limite massimo di sanzionabilità del reo che non può essere avulso dal contesto del reato, e che deve risentire delle attenuanti. Altro elemento di grande progresso è la produzione, in fase di istruttoria, della prova, e la consistenza di questa: l'uso della tortura deriva da un modello feudale di sanzione pecunaria in cui era usato un processo accusatorio basato sull'arbitrio del giudice. La colpevolezza del reo deve essere dimostrata e fino a quel momento deve essere ritenuto innocente (presunzione di innocenza e passaggio dal processo accusatorio a inquisitorio con l'impianto delle prove a carico dell'accusa), e il solo metodo utilizzabile è il carcere preventivo.

Il rispetto delle leggi non viene assicurato dalla loro severità ma, tuttaltro, dalla loro umanità che, concetto caro a tutto l'utilitarismo classico, agevolano la sudditanza del cittadino allo Stato impedendone la ribellione. E' la certezza dell'applicazione della legge, e la certezza della sanzionabilità del reo che assicurano il rispetto dei cittadini, per Beccaria

Le violenze contro le persone devono essere punite con pene corporali, e non con pene pecunarie perché altrimenti il ricco potrebbe sottomettere la legge alle sue richezze (“premio dell'industria”) trasformando le persone in cose (“diventano l'alimento della tirannia”). E' questa la peggiore delle tirannie di cui l'uomo non si rende conto perché non è esplicita. Beccaria non si sofferma nell’analizzare se sia utile alla monarchia la disparità ereditaria dei ceti sociali, ma quant'anche questa fosse inevitabile, è giusto che si fermi ai ceti e non arrivi anche agli individui. Questi devono essere di fronte alla legge eguali, affinché ai più meritevoli siano riconosciute quelle ricchezze che sono il premio dell'industria; solo così in una società meritocratica gli onori che contraddistinguono i diversi cittadini sono leggitimi. Ma di fronte alla legge la commisurazione della pena deve essere fatta rispetto al danno arrecato alla pubblica utilità dal reato, e non dalla diversa educazione del reo. Anzi tanto maggiore è la gravità del danno se il reo è più favorito nella società. In poche parole pene miti e certe, e uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge sono alla base del moderno Stato di diritto. Quanto scritto da Beccaria rimane ancora oggi un esempio di civiltà e di grandezza non ancora pienamente applicata in nessuno Stato moderno, per quanto si parli diffusamente di Stato di diritto.

Hegel si aggancia, per certi versi, a questo concetto di Stato di diritto del cui influsso certamente ha risentito. Quindi nella sua concezione di Stato di diritto ritornano alcuni dei valori della Rivoluzione francese ma in uno Stato diviso in classi e per ceti, dove l'uguaglianza non è importante tra i cittadini, ma dei cittadini verso lo Stato. Sono così superati sia la concezione di Stato della Rivoluzione francese, che quella giusnaturalistica e utilitaristica, per affermare una visione nuova di Stato in sé, con una sua propria identità che si costituisce con la fondazione della società civile, e con l'insieme delle leggi che ne formano la Costituzione. E di questa figura di Stato con la sua sovranità, di cui ci accingiamo a trattare, dobbiamo sicuramente riconoscere a Hegel la paternità; in esso il rapporto del cittadino con lo Stato, e con i suoi diritti, è una conseguenza di tutto l'impianto filosofico del suo sistema, e da esso trae la necessità e la sufficienza.

Nell'amministrazione della giustizia la società civile si ricon­duce al concetto di essa; ovvero sia all'unione tra caso particolare (giudicato) con l'universale (diritto astratto). Come ulteriore garan­zia di questa unità, cioè la gestione del rapporto tra caso singolo e diritto astratto, si <<costituisce la determinazione della polizia, e in totalità limitata, ma concreta, la corporazione[39].>>

L'individuo passando dalla famiglia allo Stato ne diventa figlio acquisendone doveri e diritti. Per questo motivo la società deve tute­lare il cittadino garantendogli la soddisfazione dei bisogni attraverso strutture che curino i suoi vari aspetti consentendogli di sfruttare le proprie potenzialità, attraverso previdenza ed educazione, e assicu­ran­done la sussistenza, anche quando essi stessi la mettono in pregiudi­zio­. In questo modo l'autorità deve sostituirsi alla carità degli in­dividui realizzando istituzioni preposte a tali scopi; <<La situazione pubblica al contrario è da reputare per tanto più perfetta, quanto meno all'individuo rimane da fare per sé secondo la sua particolare o­pinio­ne, in confronto con ciò che è istituito in modo generale[40].>> Potrebbe sembrare questa la visione di uno Stato comunista, nel quale all'indi­viduo sono garantite tutte le possibilità di evoluzione; in realtà si tratta della visione di uno Stato assistenziale e cristiano - da non dimenticare che la partecipazione al patrimonio è condiziona­ta dal ca­pitale iniziale e dalle attitudini, sviluppate anche esse grazie al capitale, e che queste masse universali che si distinguono a “sistema particolare dei bisogni” si differenziano, per disuguaglianza della ricchezza, stratificandosi in classi sociali divise in “stati” - dove il tema della carità si trasforma in istituzione preposta all'a­iuto dei bisogni. Questa osservazione è, a mio modo d'intendere, giu­stificata anche dalla considerazione che Hegel ha del popolo <<il popo­lo in quan­to con questa parola è designato un settore particolare dei membri di uno Stato, esprime la parte che non sa quel che vuole. Sapere quel che si vuole e ancor più quel che vuole la volontà essente in sé e per sé, la ragione, è il frutto di profonda conoscenza e intellezio­ne, che ap­punto non son cose del popolo.[41]>>

L'individuo quindi ha il suo esserci nello “stato” che assunto a istituzione diventa corporazione. Essa è il termine medio tra lo “stato agricolo” e lo “stato universale” e identifica lo “stato dell'indu­stria” in cui è forte il frazionamento del lavoro. La sua particolarità diventa cosa comune ed il suo fine egoistico <<coglie e afferma sé come universale[42]>>. Come ramo essenziale della società la corporazione deve tendere all'unità del fine che diventa, da scopo egoistico, fine comu­ne<< che non ha alcuna estensione ulteriore che non quella che risie­de nell'industria[43]>>; dove il cittadino membro della società civile di­venta membro della corporazioni, in cui trova il suo onore, e dove <<non ha necessità di dimostrare attraverso ulteriori esibizioni e­ster­ne la sua valentia ed il suo abituale tenore di vita, che egli è qualcuno[44]>>; i suoi privilegi che sarebbero etimologicamente eccezioni alla legge, di­ventano <<diritti di un ramo della società civile [...] che risiedono nella natura della particolarità di un ramo essenziale della società stessa.[45]>>

Si è ora stabilmente delineato il disegno dello Stato, delle sue fondamenta; esso può prendere corpo e identità, dopo che il concetto fondamentale su cui deve poggiare, la nazione, è Stato dettagliato. <<Accanto alla famiglia la corporazione costituisce la seconda radice dello statuto, la radice poggiata nella società civile.[46]>>

Lo Stato

Lo Stato è la volontà sostanziale, e come mediazione dialettica, unità di particolare e universale, attua l'idea della libertà, che diviene fine ultimo e contenuto. Come tale diviene "supremo diritto", che per gli individui si pone come diritto supremo, e nel cui fine essi si riconoscono, e, per quel rapporto biunivoco di cui abbiamo detto, si coniuga come dovere supremo: <<nel quale la libertà perviene al suo supremo diritto, così come questo fine ultimo ha il supremo diritto di fronte agli individui, il cui supremo dovere è d'essere membri dello Stato.[47]>> Come introduzione al suo concetto di Stato, Hegel fa un'ulte­riore distinzione, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, negando sia lo Stato come contratto, in particolare la concezione di Rosseau e Fichte, che esprimerebbe la volontà dei cittadini che lo sottoscrivono <<non come il razionale in sé e per sé, della volontà, sibbene soltan­to come ciò che è comune, che verrebbe fuori da questa volontà sin­golare  come da volontà cosciente[48]>> e che avrebbe come base l'arbitrio; sia lo Stato espresso dalla Rivoluzione francese che, come esperienza della volontà astratta, avendo prodotto <<soltanto astrazioni prive di idee, esse hanno trasformato il tentativo nell'avvenimento più orribi­le e allucinante.[49]>>  Questi errori derivano dal confondere lo Stato con la società civile e dal dare come fine, a esso, la tutela della per­so­na e della proprietà, e, quindi, l'interesse degli individui diventa il fine per cui sono uniti, demandando a essi la scelta arbitraria se apparte­ne­re o meno allo Stato. In realtà lo Stato come unità di libertà sog­gettiva, quale autocoscienza dell'individuo nel sapere e vo­lere, e li­bertà oggettiva, quale universale volontà sostanziale, è unione di con­tenuto e fine che, determinantesi attraverso leggi pensate cioè uni­versali, è la realtà dell'idea etica; <<Questa idea è l'es­sere in sé e per sé eterno e necessario allo spirito.[50]>>

Il cittadino in questo suo rapporto con lo Stato ripone in esso la sua fiducia intesa come disposizione d'animo politica, e come patriotti­s­mo. La fiducia si riconosce nei diversi poteri che, come le istituzio­ni rappresentano la sua costituzione, producono la costituzione politi­ca. Essa è, sia come Stato in relazione a se stesso, diritto statuale in­terno e, sia come Stato in relazione verso l'esterno, diritto statuale es­terno.

Una parentesi sul rapporto Stato-Chiesa intesa come religione. He­gel afferma che lo Stato deve tutelare le confessioni <<le quali perfi­no non riconoscano da un punto di vista religioso i diritti doveri ver­so di esso[51]>>, introducendo in questo caso la possibilità di compensa­zione con altre prestazioni. Lo Stato interviene nel momento in cui la comunità ecclesiastica ha una sua proprietà, e individui che la servo­no, ponendola sotto le proprie leggi e su di essa vige l'ordine della polizia <<In quanto la comunanza religiosa di individui si innalza a una comunita, a una corporazione, essa sta in genere sotto la super­vi­sione degli uffici superiori di polizia[52]>>. Sia Stato che Chiesa hanno come dominio lo spirituale, e rischiano di trovarsi in accordo o in op­posizione; tuttavia, benché abbiamo entrambi come oggetto universale il vero, la religione l'ha come contenuto dato, a differenza dello Stato che lo ha come pensato. Quindi la loro opposizione non è nel conte­nuto della verità, ma nella forma. Il rispetto di tali “competenze” permette la convivenza dei due organismi in modo autonomo.

Nella costituzione, come diritto statuale interno, Hegel fa una distinzione dei vari poteri; legislativo, governativo, e come ultimo il potere del principe. Riporta la distinzione tra monarchia aristocrazia e democrazia, precisando che sono governo rispettivamente di uno, di alcuni, e di tutti, ma che hanno logicamente alla loro base l'unità so­stanziale non mediata, ovvero che non si è differenziata; che non ha raggiunto la razionalità . Invece <<Queste forme, che in tal modo ap­par­tengono a diversi interi, nella monarchia costituzionale sono abbas­sate a momenti[53]>>; abbiamo cioè l'unità del concetto e la diversità della forma. Per questo motivo la triade, uno, alcuni, tutti, viene vista come una distinzione di momenti nel dispiegamento evolutivo del concetto: <<il monarca è uno; con il potere governativo intervengono alcuni e con il potere legislativo interviene la pluralità in gene­re[54]>>. In questo modo è accettabile la distinzione dei poteri che al­tresì por­terebbe allo sfascio lo Stato a causa del tentativo di e­gemonia di un potere sugli altri.

Monarchia perché unità, costituzionale perché attraverso la co­stituzione fissa <<la sua forza nell'unità del suo universale fine ultimo e del particolare interesse degli individui, nel fatto ch'essi intanto hanno doveri di fronte a esso, in quanto hanno in pari tempo diritti.[...] Quella assoluta identità del dovere e del diritto a luo­go soltanto come uguale identità del contenuto, nella determinazione che questo contenuto stesso è il contenuto interamente universale, cioè l'unico principio del dovere e del diritto, la libertà personale del­l'uomo[55]>>.

È significativo il ruolo della costituzione per differenziare questa organizzazione statuale dalla monarchia feudale; il residuo feu­dale politico della Germania è ciò che Hegel si pone di superare. In esso egli vede una frammentazione ed un ostacolo alla nascita di uno Stato tedesco. La differenza dalla monarchia feudale, che è consolida­ta sulla <<giuridica proprietà privata e in privilegi di individui e cor­porazioni[56]>>, è che ciò che deve esser fatto per la sopravvivenza dello Stato, che nella monarchia costituzionale è fondato sui doveri, qui è collocato sulla rappresentazione e opinione, di conseguenza anzichè il dovere è l'onore che tiene insieme lo Stato. Inoltre mentre lo Stato di Hegel, dove i singoli poteri (dello Stato) si identi­fi­cano nella vo­lontà ultima del principe, è sovrano sia verso l'es­terno che verso l'in­terno,  <<Nell'antica monarchia feudale lo Stato era certa­mente sovrano all'esterno, ma all'interno non lo era non gia' sol­tanto il monarca, bensì neppure lo Stato[57]>>; e questo a causa del fatto che i poteri dello Stato erano organizzati in corporazioni indipendenti e privilegi dei singoli che formavano un aggregato, più che un organis­mo, mosso in modo arbitrario.

Un ultima nota su chi detiene il potere; nello Stato disegnato da Hegel il potere governativo è affidato ai funzionari dello Stato e del governo che formano il ceto medio; la cura che il ceto medio non diventi una casta, tesa al proprio privilegio, è affidata al doppio operato del sovrano, dall'alto, e dalle istituzioni proprie delle corporazioni, dal basso. Il potere legislativo è affida­to allo “stato” universale, dove i criteri necessari per l'appartenenza fanno capire che vi entra di diritto l'aristocrazia fondiaria, gli jun­kers, e vi vengono deputati individui delle corporazioni come “lato mo­bile della società civile”. Il potere legislativo è affidato a due Ca­mere le quali, oltre a deliberare, devono educare il popolo attraver­so la pubblicità del dibattito dando cognizione razionale dello Stato al­l'opinione pubblica.

La parte relativa alla sovranità all'esterno, è dedicata a riconoscere tra le diverse nazioni uno stato di natura, dove la guerra in talune situazioni è definita quasi necessaria e circostanziata, per superare il quale gli stati firmano dei trattati che devono venir rispettati; uno storico riconoscimento alla Restaurazione.

Torna all’indice

 



[1]( in: G. W. F. Hegel, Introduzione, in Lineamenti di Filosofia del Diritto [Grundlinien der Philosopie des Rechts, 1821] a cura di G. Marini, Roma-Bari, Laterza, 1991, p. 27)

[2](ivi, par. 5, p. 28)

[3](ivi, parr. 6-26, pp. 29-40)

[4](ivi, p. 41)

[5](ivi, parr. 29-33, pp. 42-46)

[6](ivi, p. 15)

[7](ivi, p. 17)

[8](ivi, p.19)

[9](ivi, p. 21)

[10](ivi, p. 23)

[11](ivi, p.24)

[12](in: V: Verra, La Filosofia di Hegel, Torino, Loescher, 1989, p. 360)

[13](ivi, p. 335)

[14](in: N. Merker, La Germania. Storia di una cultura da Lutero a Weimar, Roma, Editori Riuniti, 1990, p. 221)

[15](in: G. W. F. Hegel, Introduzione, in Lineamenti di Filosofia del Diritto [Grundlinien der Philosopie des Rechts, 1821] a cura di G. Marini, Roma-Bari, Laterza, 1991, p. 155)

[16](ivi, p. 157)

[17](ivi, p. 290)

[18](ivi, p. 163)

[19](ivi, p. 164)

[20](ivi, p. 165)

[21](ivi, p. 166)

[22](ivi, p. 167)

[23](ivi, p. 167)

[24](ivi, p. 168)

[25](ivi, p. 170)

[26](ivi, p. 171)

[27](ivi, p. 173)

[28](ivi, p. 135)

[29](ibidem)

[30](ivi, p. 164)

[31](ivi, p. 138)

[32](ivi, p. 139)

[33](ivi, p. 202)

[34](ivi, p. 172)

[35](ivi, p. 175)

[36](ivi, p. 173)

[37](ivi, p. 177)

[38](ibidem)

[39](ivi, p. 182)

[40](ivi, p. 187)

[41](ivi, p. 241)

[42](ivi, p. 191)

[43](ibidem)

[44](ivi, p. 192)

[45](ivi, p. 191)

[46](ivi, p. 194)

[47](ivi, p. 194)

[48](ivi, p. 196)

[49](ivi, p. 197)

[50](ivi, p. 196)

[51](ivi, p. 210)

[52](ivi, p. 211)

[53](ivi, p. 219)

[54](ibidem)

[55](ivi, p. 201-2)

[56](ivi, p. 221)

[57](ivi, p. 223)