Lo Stato
Questo Stato deve avere il suo fondamento su di un elemento
che dal punto di vista filosofico rimanga espressione di quella libertà,
espressa dallo spirito nella forma di pensiero come volontà libera, che deve
diventare spirito del popolo; che possa dispiegarsi per esprimere il razionale
che è nella realtà. Questo è il diritto. <<Il terreno del diritto e in
genere l'elemento spirituale, e suo più prossimo luogo e punto di partenza la
volontà la quale è libera, così che la libertà costituisce la sua sostanza e
determinazione, e il sistema del diritto è il regno della libertà realizzata.[1]>>La
volontà non è pura astrazione, "puro pensare se stessa". Se la
volontà viene identificata solo con l'assoluta capacità di astrazione da ogni
determinazione, e definita libertà, si confonde tale libertà, negativa perché
dell'intelletto, con quella positiva della ragione. E tale errore porta al fanatismo,
politico e religioso, distruttivo; ecco che si inizia quella critica delle
idee libertarie espresse dalla Rivoluzione francese. La volontà dell'intelletto,
questa volontà astratta, si esprime attraverso forme che possono sembrare
positive, come l'uguaglianza universale, ma che non essendo determinate e non
esprimendo nessuna individualità rimangono fisse, solo come forma, e
diventano giustificazioni per distruggere tutto ciò che ad esse si oppone in
forma di ordinamento sociale. <<Uno Stato che si fondi su tale volontà
libera è uno Stato che non trova giustificazione concettuale; e questa è la spiegazione
del fallimento della Rivoluzione francese che esprime forme libertarie non determinate.[2]>>
Hegel va poi all'evoluzione del concetto di volontà, la
quale passa dall'essere immediata in sé, come concetto che si evolve, attraverso
le mediazioni successive della volontà formale e dell'arbitrio, nascita
dell'io e della possibilità di decidere e scegliere che ha come dialettica gli
impulsi e inclinazioni; sino alla volontà riflettente che ha i due elementi
del sensibile e dell'universalità pensante e, come infinità, ha l'unità di
forma e contenuto, di soggetto e oggetto, e quindi è "in sé e per
sé" libera.[3] Successivamente ciò che la volontà ha in sé
come concetto, deve diventare per sé, come idea, rispetto allo spirito
assoluto.<<La determinazione assoluta e, se si vuole, l'influsso assoluto
dello spirito libero, è che ad esso sia oggetto la sua libertà [...], per
essere per sé come idea, ciò che la volontà è in sé[4]>>;
lo spirito deve avere come oggetto la sua libertà, in modo che questa diventi
la sua determinazione assoluta. La volontà in sé e per sé come concetto, è
volontà libera la quale determina l'idea in sé, diventa per sé rispetto
all'idea; determina
<<In questo modo ai diversi diritti corrispondono le
diverse forme di libertà[5].>>
Ecco che nei "Lineamenti di Filosofia del Diritto", in cui si
appresta a descrivere la nascita e la costituzione dello Stato, riprende, per
prima cosa, l'affermazione di quella ragione che è tanto importante per
permetterci di comprendere il reale: <<Così questo trattato, in quanto
contiene la scienza dello Stato deve essere nient'altro che il tentativo di
comprendere lo Stato come un qualcosa dentro di sé razionale. Come scritto
filosofico esso non può far altro che essere lontanissimo dal dover costruire
uno Stato come deve essere; l'insegnamento che in tale scritto può risiedere,
non può tendere ad insegnare allo Stato come esso dev'essere, bensì piuttosto
com'esso, l'universo etico deve venir
conosciuto [...] comprendere ciò che è, è il compito della filosofia, poiché
ciò che è è la ragione.[6]>>
La ragione non vuole
ricercare il mondo come deve essere, formalismo astratto, ma come deve essere
conosciuto l'universale che in esso è. Per questo motivo la filosofia, che ha
questo compito, è legata, come vedremo in seguito, al periodo storico in cui
nasce. La filosofia che cerca il razionale nel reale può farlo solo dopo che il
reale ha compiuto il suo processo di formazione; si è fatto reale storico.
<<In quanto pensiero del mondo essa appare soltanto dopo che la realtà ha
compiuto il suo processo di formazione e s'è bella e assestata.[7]>>
Lasciato l'Hegel dell'“Enciclopedia”, in cui il diritto appare come
evoluzione dell'idea che raggiunge l'assoluto, fermiamoci ad analizzare il
ruolo che il diritto, come concetto e sua evoluzione, ha nella formazione
dello Stato.
Prima di tutto Hegel distingue il diritto filosofico dal
diritto positivo, la scienza del diritto.<<La scienza filosofica del
diritto ha per oggetto l'idea del diritto, il concetto del diritto e la
realizzazione di esso.[8]>>
Il diritto diventa positivo quando assume la forma di validità in uno Stato
come legge; su questo torneremo in seguito. Nell'introduzione come primo
elemento di determinatezza il diritto filosofico pone le sue basi sulla
derivazione storica, ma deve trovare giustificazione dallo sviluppo
concettuale. La giustificazione storica, la consuetudine, non basta perché
può dare luogo a contraddizioni, serve la motivazione concettuale,
l'universalità del concetto.
Bisogna distinguere quel che "appare nel
tempo" da quello che è una
motivazione valida in sé per sé affinché <<lo sviluppo da fondamenti storici
non confonda se stesso con lo sviluppo dal concetto, e la spiegazione e giustificazione
storica non viene estesa al significato di una giustificazione valida in sé
per sé. Questa distinzione, che è molto importante, e certamente da tener
ferma, è in pari tempo del tutto evidente; una determinazione giuridica può
lasciarsi mostrare come perfettamente fondata e conseguente sulla base delle
circostanze e delle sussistenti istituzioni giuridiche e tuttavia essere in sé
per sé ingiusta e irrazionale,[9]>>.
Hegel nega per il diritto naturale la consuetudine come fonte del diritto che
rischia di affermare, al posto dell'assoluto, dell'universale, il relativo
che, come funzione del momento storico in cui si è generato, può rilevarsi
ingiusto, o superato, nella continuità temporale. <<Per trascuranza di
quella distinzione si giunge a spostare il punto di vista e a rigirare la
questione della verace giustificazione in una giustificazione sulla base di
circostanze, [...] e in genere a porre il relativo al posto dell'assoluto,
l'apparenza esteriore al posto della natura della cosa.[10]>>
La giustificazione storica rischia di essere una conoscenza formale astratta,
cioè intellettualistica, della cosa e non concettuale <<l'inestinguibile
inganno del metodo dell'intelletto e del suo raziocinare, cioè di allegare
per una cattiva causa una buona ragione e di supporre di averla con ciò giustificata[11]>>.
Con la costruzione dello Stato basato sul diritto Hegel
chiude definitivamente i conti con l'illuminismo. Lo fa sia sotto il profilo
filosofico, con il distacco dal criticismo kantiano, sia sotto il profilo
storico-politico.
Con queste posizioni egli porta una netta distinzione da
tutte le filosofie illuministiche, sia dal criticismo che dal giusnaturalismo
di Hobbes e Locke del fatto naturale come fondamento dello Stato; recupera il
primato della ragione sull'intelletto, affermando il diritto basato su una
volontà non intellettualistica, e quindi staccatosi da ogni residuo
rivoluzionario; spiega il perché in Germania la Rivoluzione non aveva
attecchito -<<La rivoluzione compare nei paesi romantici (tra i quali è
da includere anche l'Irlanda) mentre dove regna
Hegel pone una grande attenzione nei confronti di quelle
classi sociali in cui, come abbiamo visto, è stratificata la società del suo
tempo, in particolare verso il ceto medio, piccolo borghese e cauto riformista,
e verso i latifondisti agrari (junkers) che si erano consolidati attraverso la
Rivoluzione; sono queste le classi su cui senz'altro si può innestare lo
spirito patriottico e che possono essere quel tessuto connettivo per
l'espansione dell'economia, necessaria ad una nazione forte. <<Il
piccolo borghese prussiano, insomma, non voleva essere moderno: d'altronde
l'unico Stato sociale che durante l'epoca napoleonica non progredì, ma anzi a
causa della depressione commerciale si frantumò vieppiù nel suo interno, fu in
tutta la Germania proprio lo piccola borghesia che dunque non a caso tirò un
sospiro di sollievo quando, nel 1814-15, il buon vecchio ordine venne
ristabilito.[14]>>
Non a caso il diritto è immediato come possesso e come
proprietà . Ed il rapporto del singolo con se è un rapporto di "mio"
sulle cose. La libertà della persona è una sfera di libertà che comprende nel
suo interno anche la proprietà, che assume una giustificazione di diritto
naturale. E' salvaguardato il diritto alla proprietà, e sono quindi tutelate
tutte quelle classi che nella proprietà possono contare, in particolare come
patrimonio. Il diritto non si preoccupa per prima cosa dei
"diritti" dell'individuo; quei diritti, quelli non determinati della
Rivoluzione francese, sono diritti astratti. E' un programma questo
sicuramente non rivoluzionario, oppure se di rivoluzione, intesa come mutamento
dal precedente, si vuole parlare, è un ritorno all'ordine.
La società civile
Gli individui che si rapportano alle cose, rapportandosi tra
loro, compongono la società civile; nel concetto di società civile risiede il
concetto di nazione; l'individuo è qui rappresentato come <<una totalità
di bisogni e una mescolanza di necessità e arbitrio.[15]>>
Questo sistema, detto stato della necessità e dell'intelletto, è fondato sui
particolarismi degli individui dove ognuno persegue i propri interessi.
<<Gli individui come cittadini di questo Stato sono persone private, che
hanno il loro proprio interesse per loro fine.[16]>>
Hegel ritiene di superare l’idea di Stato del giusnaturalismo fondato sul patto
sociale perché rifiuta il concetto di diritto naturale. In realtà la sua
società civile è un “bellum omnium contra omnes” come lo stato naturale di
Hobbes; <<Come la società civile è il campo di battaglia del’interesse
privato individuale di tutti contro tutti, così qui ha la sua sede il conflitto
del medesimo con i comuni affari particolari.[17]>>
La contraddizione è forte se pensiamo che sopra la società civile egli
costruisce lo Stato.
La società civile si dispiega nei tre momenti del sistema
dei bisogni, dell'amministrazione della giustizia, e delle proprie corporazioni.
Nel sistema dei bisogni l'individuo, identificate le specie del bisogno e
dell'appagamento, riesce nella mediazione intesa come soddisfazione,
attraverso il lavoro; con esso, in particolare per mezzo della suddivisione e
della specializzazione del lavoro, si crea una rete di interdipendenza, dove
l'interesse collettivo è dato dalla somma e dalla comunanza degli interessi
individuali: <<l'egoismo soggettivo si rovescia nel contributo
all'appagamento dei bisogni di tutti gli altri.[18]>>
Tutto questo lavoro della moltitudine crea e accresce il patrimonio generale;
molto importante questa identificazione, che oggi definiremo prodotto
nazionale, per dare un taglio concreto e solido al concetto di nazione. Ogni
individuo partecipa al patrimonio generale, ed in questo accresce il suo
patrimonio particolare, attraverso il suo capitale iniziale e le sue
attitudini; dove quest'ultime si saranno sviluppate partendo da una base di
potenzialità, peculiare per ogni persona, sulla quale l'accidentalità delle
esperienze, però condizionate dal capitale, avranno generato l'individuo con le
sue particolarità . Questo <<ha per conseguenza necessaria la disuguaglianza
del patrimonio e delle attitudini degli individui.[19]>>
Queste disuguaglianze, e la differenziazione dei lavori,
portano la società civile ad essere suddivisa in classi, denominate “stati”. Se
ne differenziano tre: quello “sostanziale”, <<che ha il suo patrimonio
nei prodotti naturali che essa lavora - di un terreno che è idoneo ad essere
proprietà privata esclusiva[20]>>;
lo “Stato dell'industria” che <<ha per sua occupazione il dar forma al
prodotto naturale, e per i mezzi della sua sussistenza deve far assegnamento
sul suo lavoro, sulle riflessioni e sull'intelletto, così come essenzialmente
sulla mediazione dei bisogni e i lavori di altri[21]>>
e che si divide a sua volta in “Stato dell'artigianato”, “Stato degli addetti
alle fabbriche” e “Stato del commercio”; in ultimo lo “Stato universale” che
<<ha per sua occupazione gli interessi universali della situazione
sociale; esso perciò deve essere sollevato dal lavoro diretto per i bisogni o
grazie al patrimonio privato o grazie al fatto che esso viene indennizzato
dallo Stato, che pretende la sua attività, così che l'interesse privato trova
il suo appagamento nel suo lavoro per l'universale.[22]>>
Se da una parte è chiara la collocazione per nascita all'interno
di uno degli stati, dall'altra questa suddivisione in compartimenti stagni
rischia di sclerotizzare la società civile in una tripartizione statica, che
sfocerebbe senz'altro in un contrasto di interessi e particolarismi ed in una
supremazia di una classe rispetto all'altra. Hegel cerca di correggere ciò,
inserendo una dinamicità dovuta allo spostamento di individui da uno “stato”
all'altro; in questo spostamento ha un ruolo fondamentale l'arbitrio il quale,
per la coscienza soggettiva, interviene per opera della sua volontà: <<a
quale Stato appartenga l'individuo, su ciò hanno il loro influsso
temperamento, nascita e circostanze; ma l'ultima ed essenziale determinazione
risiede nell'opinione soggettiva e nell'ambito particolare.[23]>>
Dialetticamente lo svolgimento è che l'individuale (persona)
esiste, poiché si colloca attraverso il particolare (bisogni e abilità),
nell'universale (Stato). La sua mediazione con uno degli “stati” è quindi il
bisogno particolare; e le sue particolari attitudini, insieme all'arbitrio,
possono consentirgli la mediazione con uno “stato” a cui di nascita non
apparterrebbe. Rimane un tentativo poco chiaro di intervenire su
un'immodificabile predestinazione dalla nascita. Comunque affinché
l'individuale sia concreto, cioè reale, deve mediarsi nell'universale, cioè
riconoscersi in uno stato. Solo in questo modo raggiunge l'esserci e trova
quindi la sua esistenza. <<L'individuo si dà realtà allorché entra
nell'esserci in genere,[...] la disposizione d'animo etica in questo Stato è
perciò la rettitudine e l'onore del proprio Stato, del rendersi [...] membro di
uno dei momenti della società civile e mantenersi come tale, [...] come per
tal modo esser riconosciuto nella propria rappresentazione di altri. La
moralità ha il suo luogo peculiare in questa sfera.[24]>>
La morale dell'individuo vive nella sua classe, in cui riflette sul suo operato
e sul fine dei suoi bisogni e del loro appagamento. Nella classe trova anche il
proprio riconoscimento e quello degli altri, e la sua etica è quella
dell'onore dello Stato a cui appartiene.
Vedremo come gli “stati” della società civile diventeranno
nello Stato, attraverso il passaggio del diritto da naturale a positivo nella
forma delle leggi, “corporazioni”, che assumeranno aspetti di istituzioni,
assolvendo altri compiti oltre quello identificato dal sistema dei bisogni.
L'amministrazione
della giustizia
All'amministrazione della giustizia, in cui rientrano le
leggi e la magistratura, è deputata la protezione della proprietà, acquisita
nella società civile, come diritto alla proprietà . Come prima determinazione
c'è l'evoluzione del diritto naturale in diritto positivo: <<Ciò che è in
se diritto, nel suo oggettivo esserci è posto, cioè determinato dal pensiero
per la coscienza, e noto come ciò che è il diritto ed è valido, la legge; e il
diritto grazie a questa determinazione è diritto positivo in genere.[25]>>
Il diritto acquista con la legge la sua forma. Il diritto in sé viene posto,
nel suo esserci, come oggettivo e quindi determinato per
La consuetudine assume nel tempo, attraverso l'applicazione
di leggi non scritte da parte dei giudici, che in questo loro operare acquistano
di fatto una funzione legislativa, il ruolo di fonte del diritto positivo,
laddove nel diritto naturale le era negato; la sua differenza dalle leggi è
nella forma, non scritta, che la rende arbitraria e soggettiva rispetto alla
legge. Si rende quindi necessario che anche il diritto consuetudinario assuma
la forma delle leggi, che raccolte tutte come codice, diventate conosciute
perdano la loro indeterminatezza e lacunosità . <<In questa identità
dell'essere in sé e dell'essere posto in obbligatorietà come diritto soltanto
ciò che è legge[26]>>,
la legge per questa duplice natura assume il senso dell'obbligatorietà,
quindi, del dovere; ed inoltre <<L'obbligatorietà di fronte alla legge
include [...] che le leggi siano rese universalmente note[27]>>.
Nella critica al diritto non scritto Hegel risente
dell'influsso di tutta la cultura del suo tempo, che nella richiesta di un
diritto positivo, scritto, vedeva la base della nascita di una società civile.
Dai giusnaturalisti agli utilitaristi, da Hume a Bentham a Beccaria, in tutti
gli stati europei in quel periodo era forte la critica che veniva mossa dagli
intellettuali a quelle forme di diritto consuetudinario, come il “Common law”
inglese, che erano spesso causa di arbitrio ed interpretazione. La rimozione di
queste fonti di diritto consuetudinario era considerata, come anche da Hegel,
la vera nascita della democrazia, indipendentemente dalla forma di governo
adottata. Non solo, più di chiunque altro Bentham aveva visto nel diritto
positivo la reale distinzione dei poteri che lui aveva posto alla base della
democrazia, e del buongoverno, che si sarebbe meglio realizzata anche grazie al
rispetto del cittadino per le leggi.
Hegel ha già parlato del dovere nel diritto formale dove,
indicando l'eticità come l'idea della libertà e il sistema delle determinazioni
di questa, stabilisce che <<intese come queste determinazioni sostanziali
esse sono per l'individuo, [...] doveri, vincolanti per la sua volontà[28]>>.
Questi doveri possono apparire <<come limitazioni soltanto di fronte
alla soggettività indeterminata, o libertà astratta, e di fronte agli impulsi
della volontà naturale, [...] ma l'individuo ha nel dovere piuttosto la sua
liberazione, vuoi dalla indipendenza nella quale esso sta nel mero impulso
naturale.[29]>>
E' importante sottolineare l'analogia tra il dovere che è liberazione dagli
impulsi naturali e il lavoro inteso come liberazione riguardo ai bisogni:
<<la concezione secondo cui l'uomo in un cosiddetto Stato di natura,
[...] vivrebbe in libertà riguardo ai bisogni, è una opinione falsa - anche
senza riguardo al momento della liberazione, la quale risiede nel lavoro.[30]>>
L'Autore, sempre in questa parte, introduce anche il
concetto della rispondenza tra diritto e dovere <<In questa identità
della volontà universale e particolare coincidono quindi dovere e diritto, e
l'uomo grazie all'ethos in tanto ha diritti in quanto ha doveri, e doveri in
quanto ha diritti.[31]>> Egli distingue il diritto formale, dove c'è
una diversa residenza negli individui tra diritto e dovere, dalla morale, dove
ogni diritto deve avere come caratteristica che lo determina l'oggettività e
la rispondenza di un analogo dovere .<<Nel diritto astratto io ho il
diritto, e un altro dovere di fronte alla stessa cosa,- nella sfera morale il
diritto del mio proprio sapere e volere, così come nel mio benessere, soltanto
deve essere unito con i doveri e oggettivo[32]>>.
Questa biunivocità di rapporto tra diritto e dovere gli sarà
fondamentale quando, nello Stato, parlerà del diritto statuale interno
<<Quel concetto dell'unione di dovere e diritto è una delle determinazioni
più importanti e contiene la forza interna degli stati[33]>>.
Ritornando alla legislazione positiva, Hegel stabilisce i
limiti dell'intervento delle leggi che non possono toccare <<il lato
morale e i precetti morali, come tali che concernono la volontà secondo la sua
più propria soggettività e particolarità, non possono essere oggetto della
legislazione positiva[34].>>
Il diritto positivo, oltre a essere conosciuto, deve altresì
essere comprensibile ed evolversi insieme alla società . Ciò che nel diritto
filosofico può rimanere concettuale deve, nel diritto positivo, acquisire,
attraverso una forma, la forza giuridica ed essere una prova dell'avvenuta
acquisizione di quel diritto; <<Le acquisizioni ed azioni relative alla
proprietà devono perciò venir intraprese e corredate con la forma che dà loro
quell'esserci. La proprietà si basa ora sul contratto e sulla formalità le
quali rendono la medesima suscettibile della prova ed avente la forza
giuridica[35].>>
Inoltre la legge che nell'esser posta racchiude
<<l'applicabilità al caso singolo>> dà soltanto un limite generale,
inteso come quantitativo, del diritto nella sua applicazione,
<<all'interno del quale ha luogo ancora un andare in un verso o nell'altro
[...] con il che interviene una decisione all'interno di quel limite
accidentale e arbitraria[36]>>.
Questa decisione, che interviene nel giudizio, riguardo l'applicazione al
singolo caso della determinatezza del diritto, <<Questa conoscenza e
realizzazione del diritto nel caso particolare, [...] spetta a una pubblica
autorità, al tribunale.[37]>>
Ritorna il forte afflato della sfera di intervento del
diritto come circoscritto all'elencazione dei diritti-doveri del cittadino. C'è
da dire che Hegel mostra il limite solo filosofico della sua analisi; egli non
è un giurista e non entra nello specifico rapporto tra diritto positivo e
sanzione. Si limita ad enunciare che la legge deve contenere una sanzione,
senza dettagliare il problema della corrispondenza di questa al reato, e quindi
alla mitezza della pena.
Nel giudizio l'individuo incarica il tribunale di decidere
l'applicazione del diritto come legge, sostituendo così la parte lesa, con
l'universale leso del diritto da parte del delitto. In questo al tribunale
spetta il diritto dovere di togliere il delitto e ristabilire il diritto; in
questo ristabilimento del diritto è compresa
Facciamo una piccola digressione tornando a parlare di
quello che abbiamo detto era un dibattito dell’epoca sull’influenza delle leggi
nella formazione di uno Stato moderno. Abbiamo prima citato i giusnaturalisti e
gli utilitaristi; in particolare da quest’ultimi venne un grosso contributo
alla definizione del concetto moderno di Stato di diritto. Nel solco della
migliore tradizione utilitaristica spicca, per la completezza e la precisa
definizione dei concetti di legge e sanzione quale rapporto di pena generata
dalla violazione avvenuta attraverso il reato, Cesare Beccaria.
Nel suo “Dei
delitti e delle pene” Beccaria scrive le più belle pagine della storia
della filosofia del diritto: qui egli identifica perfettamente la proporzione
che deve intercorrere tra legge e sanzione. Il nucleo del rapporto del
cittadino con le leggi, e del loro rispetto, è nella commisurazione della sanzione
alla pena, e nella sua immediata applicazione.
Le pene sono un
“ostacolo politico” all'offesa del bene comune. I delitti e le pene devono
essere commisurati (scala) ed i limiti dei delitti fissati. Vizi e virtù
variano nei periodi storici in funzione del fanatismo e delle passioni dei
legislatori. Il fine delle pene è punire il colpevole per educarlo al rispetto
degli altrui diritti e attraverso la pubblicità delle sanzioni, che devono
essere proporzionali al delitto, prevenire nuovi reati. La pena deve essere
pronta e commisurata. Pronta in modo che il carcere preventivo sia breve e che
sia immediata nei cittadini la coincidenza fra delitto e pena e questa
biunivocità sia rafforzata nella mente dell'uomo dall'adeguatezza della
sanzione
Non solo la legge
non deve essere interpretata, ma applicata, ma essa deve prevedere un limite
massimo di sanzionabilità del reo che non può essere avulso dal contesto del
reato, e che deve risentire delle attenuanti. Altro elemento di grande
progresso è la produzione, in fase di istruttoria, della prova, e la
consistenza di questa: l'uso della tortura deriva da un modello feudale di
sanzione pecunaria in cui era usato un processo accusatorio basato
sull'arbitrio del giudice. La colpevolezza del reo deve essere dimostrata e
fino a quel momento deve essere ritenuto innocente (presunzione di innocenza e
passaggio dal processo accusatorio a inquisitorio con l'impianto delle prove a
carico dell'accusa), e il solo metodo utilizzabile è il carcere preventivo.
Il rispetto delle
leggi non viene assicurato dalla loro severità ma, tuttaltro, dalla loro
umanità che, concetto caro a tutto l'utilitarismo classico, agevolano la
sudditanza del cittadino allo Stato impedendone
Le violenze contro le persone devono essere punite con pene
corporali, e non con pene pecunarie perché altrimenti il ricco potrebbe
sottomettere la legge alle sue richezze (“premio dell'industria”) trasformando
le persone in cose (“diventano l'alimento della tirannia”). E' questa la
peggiore delle tirannie di cui l'uomo non si rende conto perché non è
esplicita. Beccaria non si sofferma nell’analizzare se sia utile alla monarchia
la disparità ereditaria dei ceti sociali, ma quant'anche questa fosse
inevitabile, è giusto che si fermi ai ceti e non arrivi anche agli individui.
Questi devono essere di fronte alla legge eguali, affinché ai più meritevoli
siano riconosciute quelle ricchezze che sono il premio dell'industria; solo
così in una società meritocratica gli onori che contraddistinguono i diversi
cittadini sono leggitimi. Ma di fronte alla legge la commisurazione della pena
deve essere fatta rispetto al danno arrecato alla pubblica utilità dal reato, e
non dalla diversa educazione del reo. Anzi tanto maggiore è la gravità del
danno se il reo è più favorito nella società. In poche parole pene miti e
certe, e uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge sono alla base del
moderno Stato di diritto. Quanto scritto da Beccaria rimane ancora oggi un
esempio di civiltà e di grandezza non ancora pienamente applicata in nessuno
Stato moderno, per quanto si parli diffusamente di Stato di diritto.
Hegel si aggancia, per certi versi, a questo concetto di
Stato di diritto del cui influsso certamente ha risentito. Quindi nella sua
concezione di Stato di diritto ritornano alcuni dei valori della Rivoluzione
francese ma in uno Stato diviso in classi e per ceti, dove l'uguaglianza non è
importante tra i cittadini, ma dei cittadini verso lo Stato. Sono così superati
sia la concezione di Stato della Rivoluzione francese, che quella
giusnaturalistica e utilitaristica, per affermare una visione nuova di Stato in
sé, con una sua propria identità che si costituisce con la fondazione della
società civile, e con l'insieme delle leggi che ne formano
Nell'amministrazione della giustizia la società civile si
riconduce al concetto di essa; ovvero sia all'unione tra caso particolare
(giudicato) con l'universale (diritto astratto). Come ulteriore garanzia di
questa unità, cioè la gestione del rapporto tra caso singolo e diritto
astratto, si <<costituisce la determinazione della polizia, e in totalità
limitata, ma concreta, la corporazione[39].>>
L'individuo passando dalla famiglia allo Stato ne diventa
figlio acquisendone doveri e diritti. Per questo motivo la società deve tutelare
il cittadino garantendogli la soddisfazione dei bisogni attraverso strutture
che curino i suoi vari aspetti consentendogli di sfruttare le proprie
potenzialità, attraverso previdenza ed educazione, e assicurandone la
sussistenza, anche quando essi stessi la mettono in pregiudizio. In questo
modo l'autorità deve sostituirsi alla carità degli individui realizzando
istituzioni preposte a tali scopi; <<La situazione pubblica al contrario
è da reputare per tanto più perfetta, quanto meno all'individuo rimane da fare
per sé secondo la sua particolare opinione, in confronto con ciò che è
istituito in modo generale[40].>>
Potrebbe sembrare questa la visione di uno Stato comunista, nel quale all'individuo
sono garantite tutte le possibilità di evoluzione; in realtà si tratta della
visione di uno Stato assistenziale e cristiano - da non dimenticare che la
partecipazione al patrimonio è condizionata dal capitale iniziale e dalle
attitudini, sviluppate anche esse grazie al capitale, e che queste masse
universali che si distinguono a “sistema particolare dei bisogni” si
differenziano, per disuguaglianza della ricchezza, stratificandosi in classi
sociali divise in “stati” - dove il tema della carità si trasforma in
istituzione preposta all'aiuto dei bisogni. Questa osservazione è, a mio modo
d'intendere, giustificata anche dalla considerazione che Hegel ha del popolo
<<il popolo in quanto con questa parola è designato un settore
particolare dei membri di uno Stato, esprime la parte che non sa quel che
vuole. Sapere quel che si vuole e ancor più quel che vuole la volontà essente
in sé e per sé, la ragione, è il frutto di profonda conoscenza e intellezione,
che appunto non son cose del popolo.[41]>>
L'individuo quindi ha il suo esserci nello “stato” che
assunto a istituzione diventa corporazione. Essa è il termine medio tra lo
“stato agricolo” e lo “stato universale” e identifica lo “stato dell'industria”
in cui è forte il frazionamento del lavoro. La sua particolarità diventa cosa
comune ed il suo fine egoistico <<coglie e afferma sé come universale[42]>>.
Come ramo essenziale della società la corporazione deve tendere all'unità del
fine che diventa, da scopo egoistico, fine comune<< che non ha alcuna
estensione ulteriore che non quella che risiede nell'industria[43]>>;
dove il cittadino membro della società civile diventa membro della
corporazioni, in cui trova il suo onore, e dove <<non ha necessità di
dimostrare attraverso ulteriori esibizioni esterne la sua valentia ed il suo
abituale tenore di vita, che egli è qualcuno[44]>>;
i suoi privilegi che sarebbero etimologicamente eccezioni alla legge, diventano
<<diritti di un ramo della società civile [...] che risiedono nella
natura della particolarità di un ramo essenziale della società stessa.[45]>>
Si è ora stabilmente delineato il disegno dello Stato, delle
sue fondamenta; esso può prendere corpo e identità, dopo che il concetto
fondamentale su cui deve poggiare, la nazione, è Stato dettagliato.
<<Accanto alla famiglia la corporazione costituisce la seconda radice
dello statuto, la radice poggiata nella società civile.[46]>>
Lo Stato
Lo Stato è la volontà sostanziale, e come mediazione
dialettica, unità di particolare e universale, attua l'idea della libertà, che
diviene fine ultimo e contenuto. Come tale diviene "supremo diritto",
che per gli individui si pone come diritto supremo, e nel cui fine essi si
riconoscono, e, per quel rapporto biunivoco di cui abbiamo detto, si coniuga
come dovere supremo: <<nel quale la libertà perviene al suo supremo
diritto, così come questo fine ultimo ha il supremo diritto di fronte agli
individui, il cui supremo dovere è d'essere membri dello Stato.[47]>>
Come introduzione al suo concetto di Stato, Hegel fa un'ulteriore distinzione,
se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, negando sia lo Stato come contratto,
in particolare la concezione di Rosseau e Fichte, che esprimerebbe la volontà
dei cittadini che lo sottoscrivono <<non come il razionale in sé e per
sé, della volontà, sibbene soltanto come ciò che è comune, che verrebbe fuori
da questa volontà singolare come da
volontà cosciente[48]>>
e che avrebbe come base l'arbitrio; sia lo Stato espresso dalla Rivoluzione
francese che, come esperienza della volontà astratta, avendo prodotto
<<soltanto astrazioni prive di idee, esse hanno trasformato il tentativo
nell'avvenimento più orribile e allucinante.[49]>> Questi errori derivano dal confondere lo
Stato con la società civile e dal dare come fine, a esso, la tutela della persona
e della proprietà, e, quindi, l'interesse degli individui diventa il fine per
cui sono uniti, demandando a essi la scelta arbitraria se appartenere o meno
allo Stato. In realtà lo Stato come unità di libertà soggettiva, quale
autocoscienza dell'individuo nel sapere e volere, e libertà oggettiva, quale
universale volontà sostanziale, è unione di contenuto e fine che,
determinantesi attraverso leggi pensate cioè universali, è la realtà dell'idea
etica; <<Questa idea è l'essere in sé e per sé eterno e necessario allo
spirito.[50]>>
Il cittadino in questo suo rapporto con lo Stato ripone in
esso la sua fiducia intesa come disposizione d'animo politica, e come patriottismo.
La fiducia si riconosce nei diversi poteri che, come le istituzioni
rappresentano la sua costituzione, producono la costituzione politica. Essa è,
sia come Stato in relazione a se stesso, diritto statuale interno e, sia come
Stato in relazione verso l'esterno, diritto statuale esterno.
Una parentesi sul rapporto Stato-Chiesa intesa come
religione. Hegel afferma che lo Stato deve tutelare le confessioni <<le
quali perfino non riconoscano da un punto di vista religioso i diritti doveri
verso di esso[51]>>,
introducendo in questo caso la possibilità di compensazione con altre
prestazioni. Lo Stato interviene nel momento in cui la comunità ecclesiastica
ha una sua proprietà, e individui che la servono, ponendola sotto le proprie
leggi e su di essa vige l'ordine della polizia <<In quanto la comunanza
religiosa di individui si innalza a una comunita, a una corporazione, essa sta
in genere sotto la supervisione degli uffici superiori di polizia[52]>>.
Sia Stato che Chiesa hanno come dominio lo spirituale, e rischiano di trovarsi
in accordo o in opposizione; tuttavia, benché abbiamo entrambi come oggetto
universale il vero, la religione l'ha come contenuto dato, a differenza dello
Stato che lo ha come pensato. Quindi la loro opposizione non è nel contenuto
della verità, ma nella forma. Il rispetto di tali “competenze” permette la
convivenza dei due organismi in modo autonomo.
Nella costituzione, come diritto statuale interno, Hegel fa
una distinzione dei vari poteri; legislativo, governativo, e come ultimo il
potere del principe. Riporta la distinzione tra monarchia aristocrazia e
democrazia, precisando che sono governo rispettivamente di uno, di alcuni, e di
tutti, ma che hanno logicamente alla loro base l'unità sostanziale non
mediata, ovvero che non si è differenziata; che non ha raggiunto la razionalità
. Invece <<Queste forme, che in tal modo appartengono a diversi interi,
nella monarchia costituzionale sono abbassate a momenti[53]>>;
abbiamo cioè l'unità del concetto e la diversità della forma. Per questo motivo
la triade, uno, alcuni, tutti, viene vista come una distinzione di momenti nel
dispiegamento evolutivo del concetto: <<il monarca è uno; con il potere
governativo intervengono alcuni e con il potere legislativo interviene la
pluralità in genere[54]>>.
In questo modo è accettabile la distinzione dei poteri che altresì porterebbe
allo sfascio lo Stato a causa del tentativo di egemonia di un potere sugli
altri.
Monarchia perché unità, costituzionale perché attraverso la
costituzione fissa <<la sua forza nell'unità del suo universale fine
ultimo e del particolare interesse degli individui, nel fatto ch'essi intanto
hanno doveri di fronte a esso, in quanto hanno in pari tempo diritti.[...]
Quella assoluta identità del dovere e del diritto a luogo soltanto come uguale
identità del contenuto, nella determinazione che questo contenuto stesso è il
contenuto interamente universale, cioè l'unico principio del dovere e del
diritto, la libertà personale dell'uomo[55]>>.
È significativo il ruolo della costituzione per
differenziare questa organizzazione statuale dalla monarchia feudale; il
residuo feudale politico della Germania è ciò che Hegel si pone di superare.
In esso egli vede una frammentazione ed un ostacolo alla nascita di uno Stato
tedesco. La differenza dalla monarchia feudale, che è consolidata sulla
<<giuridica proprietà privata e in privilegi di individui e corporazioni[56]>>,
è che ciò che deve esser fatto per la sopravvivenza dello Stato, che nella
monarchia costituzionale è fondato sui doveri, qui è collocato sulla
rappresentazione e opinione, di conseguenza anzichè il dovere è l'onore che
tiene insieme lo Stato. Inoltre mentre lo Stato di Hegel, dove i singoli poteri
(dello Stato) si identificano nella volontà ultima del principe, è sovrano
sia verso l'esterno che verso l'interno,
<<Nell'antica monarchia feudale lo Stato era certamente sovrano
all'esterno, ma all'interno non lo era non gia' soltanto il monarca, bensì
neppure lo Stato[57]>>;
e questo a causa del fatto che i poteri dello Stato erano organizzati in
corporazioni indipendenti e privilegi dei singoli che formavano un aggregato,
più che un organismo, mosso in modo arbitrario.
Un ultima nota su chi detiene il potere; nello Stato
disegnato da Hegel il potere governativo è affidato ai funzionari dello Stato e
del governo che formano il ceto medio; la cura che il ceto medio non diventi
una casta, tesa al proprio privilegio, è affidata al doppio operato del
sovrano, dall'alto, e dalle istituzioni proprie delle corporazioni, dal basso.
Il potere legislativo è affidato allo “stato” universale, dove i criteri
necessari per l'appartenenza fanno capire che vi entra di diritto
l'aristocrazia fondiaria, gli junkers, e vi vengono deputati individui delle
corporazioni come “lato mobile della società civile”. Il potere legislativo è
affidato a due Camere le quali, oltre a deliberare, devono educare il popolo
attraverso la pubblicità del dibattito dando cognizione razionale dello Stato
all'opinione pubblica.
La parte relativa
alla sovranità all'esterno, è dedicata a riconoscere tra le diverse nazioni uno
stato di natura, dove la guerra in talune situazioni è definita quasi
necessaria e circostanziata, per superare il quale gli stati firmano dei
trattati che devono venir rispettati; uno storico riconoscimento alla
Restaurazione.
[1]( in: G. W. F. Hegel, Introduzione, in Lineamenti di Filosofia del Diritto [Grundlinien der Philosopie des Rechts, 1821] a cura di G. Marini, Roma-Bari, Laterza, 1991, p. 27)
[2](ivi, par. 5, p. 28)
[3](ivi, parr. 6-26, pp. 29-40)
[4](ivi, p. 41)
[5](ivi, parr. 29-33, pp. 42-46)
[6](ivi, p. 15)
[7](ivi, p. 17)
[8](ivi, p.19)
[9](ivi, p. 21)
[10](ivi, p. 23)
[11](ivi, p.24)
[12](in: V: Verra, La Filosofia di Hegel, Torino, Loescher, 1989, p. 360)
[13](ivi, p. 335)
[14](in:
N. Merker,
[15](in: G. W. F. Hegel, Introduzione, in Lineamenti di Filosofia del Diritto [Grundlinien der Philosopie des Rechts, 1821] a cura di G. Marini, Roma-Bari, Laterza, 1991, p. 155)
[16](ivi, p. 157)
[17](ivi, p. 290)
[18](ivi, p. 163)
[19](ivi, p. 164)
[20](ivi, p. 165)
[21](ivi, p. 166)
[22](ivi, p. 167)
[23](ivi, p. 167)
[24](ivi, p. 168)
[25](ivi, p. 170)
[26](ivi, p. 171)
[27](ivi, p. 173)
[28](ivi, p. 135)
[29](ibidem)
[30](ivi, p. 164)
[31](ivi, p. 138)
[32](ivi, p. 139)
[33](ivi, p. 202)
[34](ivi, p. 172)
[35](ivi, p. 175)
[36](ivi, p. 173)
[37](ivi, p. 177)
[38](ibidem)
[39](ivi, p. 182)
[40](ivi, p. 187)
[41](ivi, p. 241)
[42](ivi, p. 191)
[43](ibidem)
[44](ivi, p. 192)
[45](ivi, p. 191)
[46](ivi, p. 194)
[47](ivi, p. 194)
[48](ivi, p. 196)
[49](ivi, p. 197)
[50](ivi, p. 196)
[51](ivi, p. 210)
[52](ivi, p. 211)
[53](ivi, p. 219)
[54](ibidem)
[55](ivi, p. 201-2)
[56](ivi, p. 221)
[57](ivi, p. 223)